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Unia Regione Ticino e Moesa
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Il settore dei media digitali e delle comunicazione ripone parecchia attenzione sull’immagine, la quale deve essere moderna, brillante, trasparente e accattivante. Peccato, però, che spesso la situazione dietro le quinte è molto più tetra e inaccettabile. È il caso, per esempio, della società S’nce Group Integrated Marketing Communications, creata nell’aprile del 2012 e con sede operativa a Bioggio. Società a garanzia limitata, le cui azioni sono detenute, al 50%, dai fratelli Carlo e Marco Speroni, residenti nel Varesotto. La società si è specializzata nel sostegno alle aziende e alle istituzioni nell’ambito del marketing e della comunicazione, più precisamente nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di marketing che coinvolgono i “digital e social” media. Detto più concretamente, la ditta è soprattutto attiva nella costruzione di siti internet.
Fra i suoi clienti, la S’nce Group vanta nomi prestigiosi come Ferrero, Lindt, L’Oréal, Heineken, acer, ecc. Fra i clienti locali, annovera la SUPSI, la BPS (Suisse), la società Gesitronic, la Cornercard.
La S’nce Group, fra i suoi servizi, offre l’online reputation, ossia «l’attività di costruzione, analisi e gestione della reputazione aziendale online. In un mercato dove internet diventa uno dei fattori chiave per la scelta finale di consumo, lavorare sulla brand reputation diventa un investimento necessario per la conservazione del proprio business». Come vedremo in seguito, qualche dubbio sorge sulla qualità di questo servizio… E, soprattutto, c’è da chiedersi se la S’nce Group abbia proceduto ad applicare questo servizio a sé stessa…
Infatti, il sindacato Unia ha potuto visionare un contratto di lavoro stipulato dalla S’nce Group e le relative buste paga. Il quadro che emerge non è quello moderno del web, ma quello vecchio stile, basato sullo sfruttamento brutale della forza lavoro impiegata. Il contratto in questione, anche per chi ha una certa esperienza, è sorprendente, dello stile non c’è limite al peggio.
La persona è assunta, a inizio giugno 2013, con un contratto di durata determinata, valido fino al 31 luglio 2013. Il suo mansionario è molto preciso: «Il dipendente è assunto quale Junior Web Designer con le seguenti mansioni: content management, web development, graphics design, altre eventuali. Il dipendente è tenuto a svolgere, nell’ambito delle mansioni, sopra descritte, tutte le attività richieste abitualmente nonché tutte le attività ivi connesse che si renderanno necessarie secondo le circostanze». Un profilo, quindi, di una persona formata, con un certo grado di responsabilità operativa. E in effetti, il dipendente assunto ha una formazione universitaria e diversi altri diplomi legati al settore del web.
È a livello dell’orario di lavoro e dello stipendio che il contratto elaborato della S’nce Group raggiunge l’apice della creatività, per usare un eufemismo. Il contratto stipula che «la durata normale di lavoro settimanale ammonta a 20 ore, cioè di principio dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00 da lunedì a venerdì. Tale durata è considerare quale orario minimo». Geniale: prima è detto che l’orario settimanale ammonta a 20 ore, mentre il tempo di lavoro giornaliero ammonta a 8 ore, ossia 40 ore alla settimana… Dettagli, tanto la durata del lavoro fissata “è da considerare quale orario minimo”…
Il climax non è ancora al suo apice. Superiamo uno nuovo stadio alla voce stipendio, quando leggiamo che «il dipendente riceve uno stipendio lordo mensile di CHF 1’000 franchi». Quindi, che il dipendente lavori 20 ore o 40 ore alla settimana, il salario è fisso a 1’000 franchi! Nel mese di luglio 2013, il dipendente ha ricevuto un salario netto di 928.10 franchi (vedi allegato).
Il tocco finale è raggiunto alla voce “ore straordinarie”. La S’nce Group è infatti riuscita a scrivere nero su bianco che «eventuali ore straordinarie sono già integralmente compensate con il versamento dello stipendio e di un eventuale bonus. Esse non verranno di conseguenza né retribuite né indennizzate». La S’nce Group ha riscritto il Codice delle Obbligazioni! A nostra memoria, non abbiamo visto un contratto di questo genere. Annotiamo, di passaggio, che alla voce “vacanze e congedi”, il contratto esplicita che «il dipendente ha diritto a 2 giorni di vacanze pagate». Ora, anche considerando che il contratto è stato stipulato per 2 mesi, i giorni di vacanza legali sono 3. Ma abbiamo visto che per la S’nce Group la legge è relativa…
In sostanza, che il dipendente lavori 20 o 40 ore, che sia impiegato al 50% o al 100%, che faccia 1 o 100 ore di straordinario, il salario resta sempre lo stesso: 1’000 franchi lordi al mese!
Finito il primo contratto di durata determinata (31.07.2013), al dipendente è stato proposto un 2° contratto di durata determinata, con scadenza al 30 settembre 2014. Nel 2° contratto, il salario è stato “alzato” a 1’800 franchi lordi, per un tempo di lavoro al 70%. Tutto molto relativo, in quanto le ore straordinarie continuano a non essere pagate. Abbiamo calcolato il salario d’uso, ricorrendo al calcolatore dell’USS (www.salario-uss.ch), nel ramo economico “Programmazione, consulenza informatica e attività connesse”, per un dipendente con formazione universitaria e conoscenze professionali specializzate, senza funzione di quadro, senza anzianità e con un’età compresa fra i 30 e 35 anni. Ebbene, per un orario settimanale di 20 ore, il salario d’uso lordo per il Ticino è di 3’060 franchi. Se, invece, l’orario è calcolato su 40 ore settimanali, il salario d’uso ammonta a 6’110 franchi. Dunque, anche dando per acquisito il fatto che il dipendente abbia effettivamente lavorato al 50%, la differenza salariale è enorme. C’è, però, una nuova aggravante: praticamente tutti i dipendenti eseguono parecchie ore straordinarie, compresi i week-end. Come abbiamo visto, la S’nce Group ha deciso, al di sopra delle leggi, di non retribuire, né indennizzare queste ore, perché già comprese nel salario di base. Con questo sistema, vi lasciamo immaginare il margine di profitto realizzato dai signori Speroni…
Tornando al nostro caso, terminato il 2° contratto di durata determinata, al dipendente sono stati fatti firmare altri 2 contratti di durata determinata. Anche in questo frangente, la S’nce Group agisce in totale sfregio delle norme legali. Infatti, la giurisprudenza elvetica permette il rinnovo di due soli contratti di durata determinata. Dopodiché, il rapporto di lavoro diventa di durata indeterminata.
Pensiamo che non ci sia più nulla da aggiungere. Però, vorremmo chiedere all’Università della Svizzera Italiana quali verifiche ha eseguito per sincerarsi delle condizioni di stage, di lavoro e di collaborazione alle quali è stato sottoposto il suo studente che ha accettato il posto di “Web Developer” offerto dalla S’nce Group nell’ottobre del 2013…