- Terziario e servizi
- Agenzie Interinali
- Industria
- Artigianato
- Edilizia
- Fallimenti
- Licenziamenti lavoratori anziani
Unia Regione Ticino e Moesa
Segretariato di Manno
Via Vedeggio 1 · 6928 Manno
info@denunciamoli.ch
Tel. +41 91 611 17 17
Ancora una volta un grave caso di sfruttamento di un gruppo di lavoratori si intreccia con la questione dei mandati pubblici, rivelando un sistema lacunoso, compiacente e drammaticamente preoccupante, nel quale le imprese agiscono come se non esistessero leggi, contratti, obblighi sociali, guidate esclusivamente dalla ricerca del massimo profitto. Ma vi è di peggio. Partendo da quella che sembrava una grave, ma sempre più ricorrente, vicenda di abusi legato al mondo del lavoro ticinese, il sindacato Unia ha ricostruito i contorni di quello che sembra essere un vero e proprio caso di dumping di Stato, gestito dal Governo, in particolare dal DECS, con la collaborazione attiva della Commissione Paritetica Cantonale per le Industrie degli Autotrasporti. Se le supposizioni elaborate dal sindacato Unia, le quali poggiano su fatti difficilmente incontrovertibili, corrispondessero alla verità, una nuova tragica frontiera è stata aperta: il dumping salariale non sarebbe più una peculiarità delle imprese private attive in Ticino ma costituirebbe uno strumento al quale anche lo Stato farebbe ricorso…
Il punto di partenza: un caso ricorrente di grave sfruttamento della forza-lavoro
Nel 2018, il sindacato Unia apre una vertenza nei confronti della ditta IvanBus Sagl di Ivan Posavec (socio e gerente). La società è ubicata a Personico e si occupa del «trasporto di persone e cose». Agisce però anche quale «Agenzia viaggi turistici, tour operator, noleggio autoveicoli di ogni genere, l’esercizio di un’officina meccanica». Nel 2017, ai tempi dei fatti incriminati – una vertenza presso il pretore del Distretto di Leventina è infatti ancora in corso –, la ditta impiegava 5 autisti. Il settore degli autotrasporti è retto da un contratto collettivo di lavoro, però non decretato di forza obbligatoria. Questo, fra le altre cose, fissa dei salari minimi e il principio della tredicesima. Nella vertenza in corso, gli autisti, invece di 4’376 chf/lordi (oltre la tredicesima), stipendio dovuto in base all’esperienza accumulata e al tipo di patente posseduta, ricevevano dalla IvanBus Sagl la misera cifra di 1’767,75 CHF mensili netti (a tempo pieno), senza neppure la tredicesima[1].
Nella loro difesa, Ivan Posavec e il suo avvocato affermano che la ditta non avrebbe mai fatto «formale richiesta di adesione» al contratto collettivo di settore. Quest’ultimo, come detto, non è infatti dichiarato di forza obbligatoria. Peccato, però, che si tratti di una pura menzogna: la ditta IvanBus Sagl ha infatti fatto formalmente richiesta di essere assoggettata, a far data dal 1° gennaio 2017, al CCL dei trasportatori. Richiesta e adesione confermate dalla Commissione Paritetica Cantonale degli autotrasporti in data 22 maggio 2017 (doc 1).
A questo punto sorge una domanda semplice ma decisiva: se la ditta IvanBus Sagl voleva pagare salari da fame in tutta legalità, perché mai ha chiesto di essere assoggettata al CCL di settore, rendendo così obbligatori i salari minimi che vi sono contenuti? E oltretutto perché chiedere l’assoggettamento retroattivo? Domande che si sono posti anche i funzionari di Unia. E la risposta trovata chiama direttamente in causa il cantone, più precisamente il Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS).
«I mandati per i traporti scolastici: finita la festa?»
Nel Foglio ufficiale n° 3 del 10 gennaio 2017 veniva pubblicato il bando di concorso «per le prestazioni di trasporto scolastico per gli allievi della scuola media di Bellinzona 2, Cadenazzo, Canobbio, Castione, Giubiasco, Gordola e Losone a partire dall’anno scolastico 2017/2018» e per la durata di 10 anni.
Questo bando di concorso rifletteva la volontà del Governo ticinese di cambiare strategia nel trasporto scolastico per gli allievi, motivato dalla volontà di operare ampi risparmi finanziari. A questo proposito va ricordato che nel mese di settembre 2015, il Consiglio di Stato assegnava, su proposta del DECS, alla società Rapp Trans AG di Zurigo il mandato di consulenza per l’analisi dell’organizzazione del trasporto scolastico speciale. L’obiettivo fondamentale di questa operazione era quello di ridurre il costo del trasporto scolastico degli allievi, il quale si aggirava attorno ai 10 milioni di franchi, considerato troppo elevato e meritevole di essere abbattuto. Lo studio ha confermato, secondo il Consiglio di Stato, l’esistenza di una serie di tratte considerate “troppo onerose”. La soluzione escogitata dal Governo e dal DECS è stata quella «di mettere a concorso le tratte giudicate troppo onerose, prendendo come riferimento il parametro di fr. 30.- veicolo/km; in altre parole, delle linee analizzate, quello con un costo veicolo/km superiore a fr. 30.- sono state messe a concorso»[2]. È così il Consiglio di Stato poteva affermare gongolante che con questa manovra «il risultato ottenuto evidenzia un rilevante risparmio finanziario pari a fr. 1’212’471 all’anno»[3].
Toni vincenti, pacche sulle spalle, interrogazioni pilotate per valorizzare i risultati ottenuti dal DECS, dipartimento titolare del servizio (il quale è gestito dell’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici). Peccato che dietro l’ottenimento di questi “risultati spettacolari” si celi una realtà dai contorni fortemente inquietanti.
Il bando di concorso del 10 gennaio 2017 avrebbe dovuto rispettare integralmente la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e dal Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP). Quest’ultimo, in particolare, fissa le condizioni alle quali deve sottostare l’Offerente in materia di appalti pubblici. Al capoverso 2 dell’articolo 39 è esplicitamente scritto che «All’offerta deve inoltre essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa».
Questo importante vincolo non risulta invece nel bando in questione. Una grave mancanza che, come vedremo, non può essere considerata una dimenticanza. E questo fatto non sfugge ad alcune società di trasporto, le quali, in data 20 gennaio 2017, interpongono un ricorso presso il Tribunale cantonale amministrativo. La ragione? Il bando non citava «il rispetto delle norme di protezione dei lavoratori o di rispetto dei contratti collettivi di lavoro per la categoria determinante»[4]! I ricorrenti chiedevano, perciò, l’annullamento del bando e del relativo capitolato d’oneri. Nella decisione del Tribunale cantonale amministrativo si può leggere che «all’accoglimento del ricorso si è opposto il committente [il Governo ticinese!]. In particolare, ha rilevato che non esisterebbe un contratto collettivo di lavoro nel settore specifico dei trasporti scolastici, per cui l’attestazione del rispetto di tali disposizioni non poteva essere richiesta»[5]. Addirittura, nella replica, il Governo «ha posto in dubbio l’applicabilità del contratto [CCL dei trasportatori]»[6]. Affermazioni incredibili. La linea dell’esecutivo cantonale si spiega, con tutta probabilità, rispetto all’obiettivo politico di abbattere i costi dei trasporti scolastici.
Fortunatamente il Tribunale cantonale amministrativo sconfessa senza ambiguità il Governo ticinese: «Visto il tenore della normativa e ritenuto che la commessa in questione riguarda chiaramente un’attività contemplata dal CCL (il trasporto di allievi a differenti sedi scolastiche cantonali), il committente avrebbe dovuto sottoporre i concorrenti alle condizioni di idoneità derivanti dall’art. 11 lett. e CIAP, nelle modalità previste all’art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/ CIAP. Tanto più che lo stesso committente ha richiesto l’ossequio delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro per tutta la durata del contratto, pena la sua rescissione (pos. 4.3.4 capitolato d’oneri, pag. 31). Nulla muta infine il fatto che si tratti in concreto di un trasporto di persone che avviene nello specifico ambito scolastico, evenienza non esclusa esplicitamente né implicitamente dal CCL. A questo proposito le censure ricorsuali sono quindi fondate, con conseguente accoglimento del ricorso su questo punto»[7]. il Tribunale cantonale amministrativo conferma, per partecipare al bando, l’obbligo di produrre anche una dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori. Tuttavia non accoglie la richiesta di annullare tutto il concorso, essendo sufficiente completare nel senso citato più sopra il capitolato d’oneri. Il DECS è chiamato a definire un termine congruo e perentorio per presentare i documenti richiesti, ai sensi dell’art. 39 RLCPubb/CIAP.
Il castello dei risparmi vacilla…
La decisione del Tribunale amministrativo cantonale sembra rivelare uno schema dietro la realizzazione dei forti risparmi in materia di trasporti scolastici. La sentenza, allo stesso tempo, impone però all’autorità pubblica dei drastici cambiamenti per rispettare il suo obiettivo iniziale.
Per abbattere in maniera consistente i costi dei trasporti scolastici cantonali, è necessario appaltare i trasporti alle società che offrono i prezzi più bassi. E queste ultime appartengono alle imprese non firmatarie del CCL degli autotrasportatori, come appunto la IvanBus Sagl. Ditta che pagava 1’500 euro netti, poi saliti a 1’860 CHF netti. È per questa ragione che il Governo ticinese, per il tramite del DECS, ha omesso nel bando di concorso il rispetto dell’art. 11 lettera e del CIAP, nelle modalità previste all’art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP, ovvero il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro fissate dal CCL degli autotrasportatori. Senza questa grave omissione la ditta IvanBus Sagl non avrebbe potuto partecipare al bando di concorso. E questo vale, forse, per altre società che hanno partecipato ai vari concorsi in materia di trasporti scolastici cantonali… Ma non è tutto.
La decisione del Tribunale amministrativo cantonale ha di tutta evidenza reso più difficile l’azione del Governo. Ma non l’ha bloccata, né tantomeno scoraggiata. Per realizzare i suoi obiettivi di risparmio appaltando al minor costo possibile, il DECS e i suoi servizi sono stati confrontati al problema di come far partecipare la IvanBus Sagl al bando di concorso secondo le modalità previste all’art. 39 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP. Operazione non facile visto e considerato che la ditta in questione non aveva finora aderito al CCL di settore, pagando come abbiamo visto salari da fame. Come fare?
Il Governo costruisce l’alternativa…
Il DECS e l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici non si perdono d’animo. La società IvanBus Sagl deve obbligatoriamente fornire una dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori. Questa dichiarazione è rilasciata dalla CPC per le Industrie degli Autotrasporti. Non è dato sapere come e chi si sia attivato presso questo organo. Contano i fatti. E questi attestano che non solo la IvanBus Sagl ottiene la dichiarazione ma questa è addirittura retrodata al 1° gennaio 2017 (doc 1)! Con un colpo di magia, la IvanBus Sagl ha aderito retroattivamente al CCL degli autotrasportatori. Ma i colpi di scena non sono terminati.
Nel mese di maggio 2018, il sindacato Unia chiede alla CPC di settore se la ditta IvanBus Sagl fosse firmataria del CCL, aspetto decisivo per le vertenze salariali in corso. La CPC rispondeva laconicamente, in data 4 maggio 2018, che «Si la ditta in oggetto è firmataria del CCL Autotrasporti». Incalzata dal sindacato Unia, la CPC precisava, ben quattro giorni dopo, che la «la ditta sottostà al CCL dall’1.1.2017» (doc 3). Tutto chiaro dunque, almeno per il momento. Tuttavia la IvanBus Sagl si rifiuta di riconoscere, davanti alla Pretura del Distretto di Leventina, di aver chiesto l’assoggettamento individuale al CCL! L’avvocato dell’ IvanBus Sagl, il notaio Matteo Baggi, scriveva nel “Memoriale conclusivo” del 29 marzo 2019, che «In primo luogo viene contesta l’applicabilità del contratto collettivo di lavoro a far tempo dal 1° gennaio 2017. Come emerge dalla domanda di adesione agli atti (doc. 12) la stessa è stata sottoscritta dalla qui convenuta [la IvanBus Sagl] il 17 maggio 2017. Conformemente a quanto chiaramente precisato nel terzo capoverso dello stesso modulo d’adesione il contratto collettivo entra in vigore “dopo l’approvazione da parte della CPC”. Orbene la domanda di adesione che qui ci occupa è stata approvata il 22 maggio 2017 e non può pertanto esplicare effetti retroattivi; questo anche se del tutto arbitrariamente la stessa commissione paritetica cantonale indica il contrario in calce al doc. 12. Ne discende che il minimo salariale può essere applicato alla presente fattispecie al più presto a far tempo dal 22 maggio 2017» (doc 4).
Riavvolgiamo la bobina. Per giustificare il mancato rispetto dei minimi salariali previsti dal CCL, la IvanBus Sagl e il suo avvocato contestano l’assoggettamento retroattivo al 1° di gennaio 2017, affermando che al più presto questo è valido dal 22 maggio 2017[8]. Ma allora la IvanBus Sagl non avrebbe potuto partecipare al bando di concorso. Infatti, secondo le disposizioni fissate dai servizi del DECS il 5 maggio 2017, i “concorrenti” per l’appalto avevano tempo fino al 19 maggio 2017 per presentare la famosa attestazione. E tale dichiarazione, sempre secondo la comunicazione dell’amministrazione cantonale, «deve comprovare l’adempimento dei requisiti al giorno del suo rilascio o al giorno determinante per l’emittente e non può essere stata rilasciata più di 12 mesi prima dell’inoltro dell’offerta»[9]. Dunque, davanti alla pretura l’avvocato Baggi sostiene che la IvanBus Sagl deve essere ritenuta sottoposta al CCL dei trasportatori a far data dal 22 maggio 2017. Allo stesso tempo, però, la IvanBus Sagl trasmette al cantone la dichiarazione della CPC per le Industrie degli Autotrasporti, datata 18 maggio 2017, attestante l’adesione retroattiva al CCL di settore a far data dal 1° gennaio 2017…
Sfortunatamente, non sono solo queste le enormi discrepanze che accompagnano questo caso. Vediamole.
La colpevole accondiscendenza della Commissione Paritetica Cantonale (CPC) per le Industrie degli Autotrasporti
Come ormai dovrebbe essere ben chiaro, la dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori è una condizione fondamentale per la partecipazione agli appalti pubblici. Gli organi competenti per il rilascio di questi attestati sono le varie commissioni paritetiche cantonali, nel caso specifico la Commissione Paritetica Cantonale per le Industrie degli Autotrasporti.
Per quanto riguarda la dichiarazione rilasciata alla IvanBus Sagl, è possibile constatare almeno due grandi e colpevoli inadempienze.
In primo luogo, nella dichiarazione rilasciata dalla CPC è riportata l’indicazione secondo la quale «la ditta ci comunica che attualmente non ha dipendenti assunti» (doc 1). Piuttosto incomprensibile. L’ente preposto a verificare le condizioni di lavoro, il rispetto dei disposti contrattuali, ecc., si accontenta di un’affermazione (un’autocertificazione nei fatti) proveniente dal soggetto che dovrebbe essere sottoposto a controllo?! Le dichiarazioni sull’idoneità sono rilasciate sulla parola? Nessun controllo è stato effettuato? E perché? Se la CPC avesse fatto il suo lavoro, avrebbe scoperto che la IvanBus Sagl aveva ben 5 dipendenti, pagati non più di 1’767 CHF netti (doc 6). Se proprio bisognava ricorrere all’assurdo principio della retroattività, almeno si sarebbe dovuto imporre alla ditta di pagare retroattivamente salari e oneri sociali secondo le ben più elevate scale del CCL dei trasportatori. E invece nulla. Tante domande che attendono una più che lecita risposta. Nel frattempo, si giustificano delle ipotesi. E la principale è che la IvanBus Sagl doveva avere a tutti costi questa dichiarazione, in modo da inoltrare la sua offerta più che conveniente nell’ottica di abbattere drasticamente i costi dei trasporti scolastici…
In secondo luogo, la questione della concessione dell’assoggettamento retroattivo al 1° gennaio 2017. Questa concessione appare indecente anche solo dal un punto di vista principiale. Perché accordare retroattivamente l’assoggettamento a un CCL a un’impresa che non ne ha mai rispettato i contenuti, guadagnando sul fatto di offrire prezzi nettamente più bassi rispetto a soggetti che da diverso tempo rispettano il CCL degli autotrasportatori, con costi ben maggiori? Un “privilegio” concesso a una ditta che di fatto alimenta la concorrenza sleale e, soprattutto, il dumping salariale nel settore.
Appare dunque evidente che la CPC per le Industrie degli Autotrasporti non abbia rispettato il suo mandato legale e istituzionale, accontentandosi di un’”autocertificazione”, evitando qualsiasi controllo, anche quelli più elementari, permettendo così ha una ditta che non ne aveva i requisiti, la quale anzi corrispondeva salari indecenti, di partecipare al bando di concorso di un appalto pubblico cantonale. La domanda che ne consegue è semplice: perché la CPC ha commesso queste gravissime negligenze? Aspettiamo, speriamo non invano, che questo ente fornisca, a noi e all’opinione pubblica, le ragioni di questo suo modo di agire complessivo…
E anche per il Cantone è tutto in ordine…
Il DECS e l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici dimostrano praticamente lo stesso atteggiamento della CPC per le Industrie degli Autotrasporti: nessun controllo, nessuna analisi critica dei documenti ricevuti, nessuna intenzione di verificare ed escludere.
Il rispetto delle decisioni pubblicate dello stesso DECS avrebbe dovuto spingere quest’ultimo a escludere dal bando la ditta IvanBus Sagl. Infatti, il termine per la presentazione dell’offerta era fissato per il 20 febbraio 2017 alle ore 16.00. Nel concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale del 10 gennaio 2017, il DECS specificava che come lo stesso «non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso incompleti o che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere dopo l’orda indicata del giorno di scadenza»[10]. Unica eccezione, dovuta alla decisione del Tribunale amministrativo cantonale, è la famosa dichiarazione attestante il rispetto del CCL dei trasportatori, la cui trasmissione ultima è stata fissata, successivamente, al 19 maggio 2017. Ebbene, la ditta IvanBus Sagl ha inoltrato la dichiarazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali, relativa al versamento degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD, AF) solo dopo il 18 maggio 2017 (cfr. doc 7)! Anche la dichiarazione relativa al contratto per l’Assicurazione collettiva di malattia sembra essere stata inoltrata dopo la data limite del 20 febbraio 2017 (doc. 8). Tutto ciò, però, non desta la benché minima reazione da parte dell’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici.
E lo stesso dicasi per altri dei documenti presentati dalla ditta IvanBus Sagl. Facciamo naturalmente riferimento alla dichiarazione di idoneità rilasciata dalla CPC degli per le Industrie degli Autotrasporti. Per i responsabili dell’ufficio citato il fatto che la dichiarazione sia un’autocertificazione palese, dalla quale emerge chiaramente come la CPC non abbia verificato alcunché, non suscita il minimo dubbio e la minima reazione. Come non suscita nessuna forma di controllo approfondito il fatto che nella dichiarazione della CPC sia scritto che la ditta non abbia dipendenti. E sì che dovrebbe apparire alquanto contradditorio che una ditta che vuole assumere anche un trasporto di scolari senza avere dipendenti. E che la situazione fosse meritevole di ulteriori accertamenti e riflessioni emergeva in maniera elementare confrontando altri elementi della documentazione. Per esempio, la dichiarazione della SUVA indica chiaramente come la ditta IvanBus Sagl avesse pagato i premi dei suoi dipendenti (doc 9). E che quindi questi esistevano, contrariamente a quanto affermato dalla CPC. Anche il questionario dell’Allianz relativo alla stipulazione di un’assicurazione collettiva di malattia indicava chiaramente l’esistenza di dipendenti (doc 5). In sostanza, un dossier assolutamente contradditorio (e abbiamo tralasciato altri elementi…) che avrebbe dovuto accendere diversi campanelli d’allarme, insinuare dubbi, richiedere controlli e, di fatto, escludere la IvanBus Sagl. E invece nulla. L’appalto doveva essere dato alla IvanBus Sag, punto e basta. E così è stato. Il 19 giugno 2017, il DECS annuncia tranquillamente alla IvanBus Sagl l’ottenimento dell’appalto per il trasporto degli allievi della SM Bellinzona 2 (tratta 1A) e della SM Castione (tratta 3) della durata di 10 anni[11]! Ma non c’è limite al peggio.
Intascato l’appalto, si smonta il teatrino…
Come detto più sopra, il 19 giugno 2017, l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici comunica alla IvanBus Sagl l’ottenimento dell’appalto. Il 28 giugno 2017, la ditta inoltra la disdetta ai dipendenti della IvanBus Sagl, i quali termineranno il rapporto di lavoro tra agosto e settembre 2017 (doc 10).
Nel frattempo i Posavec fondano, il 10 agosto 2017, la Navi Travel Sagl, clone in tutto e per tutto (stesso scopo sociale, stesso indirizzo, stessa proprietà) della IvanBus Sagl. Ovviamente, la neonata Navi Travel Sagl non è firmataria del del CCL Autotrasporti e può dunque in tutta tranquillità, legale, versare salari da fame. Dei sette dipendenti ancora assunti a giugno 2017 dalla IvanBus Sagl, solo due figurano ancora in organico ad agosto 2017, ossia Boris e Ivan Posavec, i titolari delle due ditte…
I cinque dipendenti licenziati della IvanBus Sagl sono fatti confluire nella neocostituita Navi Travel Sagl, a 1’850 CHF netti al mese (doc 11)! Con questa strategia ignobile, i Posavec hanno massimizzato l’appalto così gentilmente concesso dal Cantone. Non sappiamo chi guidi realmente i bus scolastici della IvanBus Sagl sulla tratta SM Bellinzona 2 (tratta 1A) e SM Castione (tratta 3). Il fatto, però, che la IvanBus Sagl non abbia più dipendenti sottoposti al CCL Autotrasporti, la mette al riparo dal dover pagare salari nettamente più elevati di quanto faccia con la Navi Travel Sagl, aumentando così il margine di profitto realizzato. Infatti, se la IvanBus Sagl avesse continuato a mantenere in organico i 5 dipendenti licenziati nel mese di giugno 2017, avrebbe dovuto corrispondere loro salari tra i 4’000 e 4’500 chf lordi, sia che questi guidassero realmente i bus scolastici compresi nell’appalto oppure no. Mettendoli sotto una nuova ditta non firmataria del CCL Autotrasporti, i Posavec hanno potuto mantenere i costi al minimo, salvaguardando i loro profitti, anzi aumentandoli grazie alla concessione pubblica. E il DECS ha potuto festeggiare l’obiettivo dell’abbattimento dei costi dei trasporti scolastici, senza scomporsi che questi siano stati raggiunti anche grazie al dumping salariale di Stato…
E quando si vuole chiarezza, il DECS non esita a creare ostacoli
Per concludere la ricostruzione di questa grave vicenda, non ci rimane che aggiungere un ultimo tassello. Quando il sindacato Unia ha iniziato a intravvedere una problematica più estesa e complessa dietro la semplice vertenza in Pretura, ha ovviamente cercato di recuperare tutte le informazioni necessarie a ricostruire il quadro della situazione. E lo ha fatto basandosi in buona misura sulla Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT). La prima richiesta concerneva la documentazione della IvanBus Sagl relativa all’art. 39 RLCPubb/CIAP, ossia le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali, di varie imposte e la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, elementi vincolanti per partecipare al bando di concorso. Inoltrata la richiesta il 18 luglio 2019, il sindacato ottiene la documentazione solo il 23 settembre 2019, dopo un ennesimo richiamo all’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici. In altre occasioni, i comuni interpellati per la stessa documentazione hanno evaso la richiesta in due settimane… In questa materia, la LIT non lascia spazio ad altre interpretazioni possibili.
Approfondendo la problematica, il sindacato Unia ha l’esigenza di valutare la documentazione di tutte le offerte inoltrate per il bando di concorso in questione. Richiesta finalizzata a verificare se la situazione riscontrata nel caso della IvanBus Sagl coinvolgesse anche altre ditte partecipanti al bando. La nuova lettera parte il 10 ottobre 2019 e richiedeva «il “ricapitolativo” delle offerte» inoltrate per l’appalto in questione. A questo punto, la già difficile collaborazione con l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici lo diventa ancora di più, lasciando trapelare un’evidente volontà di ostacolare il ricorso ai diritti fissati dalla LIT. Infatti, il 23 ottobre 2019, la responsabile di questo ufficio, la signora Elena Pedrioli, invia una risposta che lascia basito il sindacato Unia (doc 12). Nella stessa è detto che l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici si riserva il diritto di prorogare la sua presa di posizione circa la richiesta sindacale fino al 30 novembre 2019. La motivazione è che «la domanda concerne documenti che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica». Assurdo. In primo luogo, si tratta della stessa e identica richiesta inoltrata il 18 luglio 2019, anche se in questo caso concerne più soggetti, per rispondere alla quale l’Ufficio della signora Pedroli si era preso ben due mesi per valutarne la pertinenza legale! In secondo luogo, non si capisce quali dati personali siano in gioco dal momento che si richiedono dati relativi alle offerte fatte da imprese nel quadro di un’offerta pubblica. Il 25 ottobre 2019, il sindacato Unia risponde chiedendo l’applicazione della LIT e quindi l’accesso immediato alla documentazione richiesta. Il 29 novembre 2019, la signora Pedroli si degna di rispondere al sindacato Unia. E forse sarebbe stato meglio non ricevere una simile risposta. Al sindacato Unia l’accesso al ricapitolativo delle offerte è accordato «in maniera limitata a tutela di prevalenti interessi privati, in particolare d’affari, delle ditte concorrenti (art. 10 cpv. 1 lett f e 11 cpv. 1 LIT). (…) Inoltre i nomi delle ditte concorrenti verranno anonimizzati» (doc 13). Secondo la responsabile dell’Ufficio in questione la richiesta delle dichiarazioni del pagamento degli oneri sociali, delle imposte e la dichiarazione di rispetto dei contratti collettivi di lavoro implicherebbero «la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari», perché questo è il tenore dell’articolo 10 cpv. 1 lett. F della LIT. Un’interpretazione assurda e pretestuosa della legge. Naturalmente la responsabile non specifica quali sarebbero i “prevalenti interessi privati”, soprattutto quando ormai era chiaro a tutti che il sindacato Unia stava indagando su un caso di dumping salariale. Quindi, per il DECS e il suo ufficio la lotta al dumping salariale passerebbe in secondo piano davanti ai “prevalenti interessi privati”… Anche la decisione di anonimizzare i nomi delle ditte risulta da un’interpretazione tanto assurda quanto pretestuosa della LIT e della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)[12]. In sostanza, questa decisione arbitraria, mai motivata, mira unicamente a impedire qualsiasi approfondimento, qualsiasi controllo.
Il 4 dicembre 2019, il sindacato Unia chiede all’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici una decisione formale debitamente motivata per poter presentare ricorso davanti alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Finalmente il 16 gennaio 2020, arriva la decisione formale (doc 14). In sostanza, è ribadito quanto già espresso in precedenza. Se non fosse per un nuovo concetto. Secondo la Sezione amministrativa del DECS l’accesso «alle suddette informazioni – unitamente al prezzo globale di offerta – potrebbe incidere sulla concorrenza e compromettere la libera formazione [sic!] dei prezzi in caso di nuovi concorsi pubblici nel settore specifico dei trasporti scolastici». Ecco dunque tirato fuori dal cilindro magico anche l’interesse pubblico prevalente… Sembrerebbe così che il DECS preferisca non fornire più informazioni su una vicenda che con sempre maggiore intensità odora di dumping salariale… Il Municipio di Mendrisio non ha posto il benché minimo ostacolo alla richiesta del sindacato Unia di accedere alle informazioni relative all’aggiudicazione della gara d’appalto per il trasporto allievi dell’Istituto scolastico dalla Città di Mendrisio, fornendo cifre e nomi. E così è stato possibile appurare che «le ditte IvanBus e Navi Traval Sagl sono state escluse dalla procedura di aggiudicazioni ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 RLCPubb per non aver presentato i documenti richiesti dall’art. 39 RLCPubb» (doc. 15). Ma non è finita. Pochi giorni dopo la decisione citata più sopra, la Sezione amministrativa DECS, invia al sindacato Unia un’ulteriore lettera. Dopo aver fornito delle interpretazioni fantasiose della LIT, si è passati alla negazione dei diritti in essa contenuti per una potenziale “minaccia di esondazione amministrativa”. Non stiamo esagerando, ecco la presa di posizione dei responsabili: «l’accesso all’intero incarto non può essere concesso, poiché il carico di lavoro risulterebbe manifestamente eccessivo e dispendioso in termini di tempo e di ricerca/selezione della documentazione inerente la pratica e pertanto la domanda non potrebbe essere evasa senza pregiudicare il buon funzionamento dell’amministrazione cantonale»! (doc 14). I diritti democratici valgono meno del lavoro amministrativo rappresentato da 8 classificatori da anonimizzare… Inutile andare oltre.
In questa storia non esiste la minima traccia di “prevalenti interessi privati e pubblici” ma semplicemente un grave caso di dumping salariale, di manifesta infrazione di leggi e la ferma volontà d’impedire che i fatti vengano a galla. E che questa operazione di ostruzionismo sia orchestrata dai servizi dello Stato rende la situazione oltremodo inaccettabile e alimenta i dubbi circa l’esistenza all’interno di questo cantone di una reale volontà politica di combattere il dumping salariale, in tutte le sue sfumature.
Conclusioni inquietanti….
Questa grave vicenda pone nuovamente al centro dell’attenzione pubblica la questione delicata degli appalti pubblici e la facilità con la quale ditte non rispettose delle leggi e dei contratti collettivi ottengano dalle autorità pubbliche questi mandati. Nel migliore dei casi, appare evidente che neppure le misure minime legali in materia di controllo degli appalti pubblici siano in molti casi attivate. Emerge sempre più la leggerezza nauseante con la quale centinaia di migliaia di franchi (milioni alla fine) dei contribuenti sono rifilati a soggetti imprenditoriali che non rispettano minimamente leggi e obblighi sociali.
Il caso descritto, però, apre un altro gravissimo e inquietante fronte. Sulla base degli elementi presentati, non può infatti non materializzarsi il sospetto che lo Stato, tramite il DECS, abbia ricorso al dumping quale strumento per abbattere il prezzo dei trasporti pubblici degli allievi delle scuole medie ticinesi. In sostanza, esistono gli elementi per parlare di dumping di Stato… La domanda successiva che sorge è la seguente: quello descritto è un unico caso oppure questa pratica – risparmiare per mezzo del dumping salariale – si è già infiltrata nei vari dipartimenti dello Stato? Si sono verificati altri casi in cui il Cantone abbia dato l’appalto semplicemente alla ditta che ha offerto il prezzo più basso, senza valutare altri criteri, sicuramente non il rispetto delle leggi e dei disposti contrattuali? Prassi che equivarrebbe a sostenere attivamente il dumping salariale e la concorrenza sleale. E questa vicenda non risparmia neppure il ruolo e il funzionamento delle commissioni paritetica cantonali, nella fattispecie colpevole non solo di aver abdicato alle sue funzioni di controllo ma addirittura di aver favorito la concessione di un appalto pubblico a una ditta che palesemente non ne aveva diritto.
Quanto emerso da questa vicenda getta una luce più che negativa sulla possibilità di combattere il dumping salariale in questo paese. Più volte, il sindacato Unia ha denunciato la passività delle autorità pubbliche e amministrative davanti a questo fenomeno e, più in generale, alla pesante deriva del mondo del lavoro ticinese, la quale ha ormai assunto i contorni di una vera emergenza sociale. Ebbene, oggi non possiamo esimerci dal pensare che la situazione sia ben peggiore. Da quanto precede, appare legittimo concludere che la passività denunciata sia, almeno in parte, conseguenza diretta del fatto che settori dello Stato non esitano a ricorrere al dumping salariale per rincorrere obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Oltre non vogliamo spingerci. Possiamo solo sperare che il caso della IvanBus Sagl sia un’eccezione. I dubbi, però, permangono. Alla politica il compito di fugarli, avviando un ampio processo di verifica degli appalti pubblici. Soprattutto, la politica e le istituzioni devono chiaramente rompere gli indugi e lanciarsi in una efficace, seria e generalizzata lotta al dumping salariale. Scuse come “sono casi rari”, “stiamo monitorando la situazione”, “abbiamo in cantiere alcuni cambiamenti”, ecc., sono quotidianamente sconfessate dalla realtà dei fatti. E valgono per quel che sono: schermature per mantenere inalterato un sistema i cui costi sociali saranno pagati esclusivamente da coloro che per sopravvivere devono vendere la propria forza-lavoro…
Serve con un’urgenza la creazione di una task force composta di diversi attori per trovare rapide ed efficaci contromisure. Il sindacato Unia ha molte idee, di facile concretizzazione. Sempre che esista la volontà politica di andare in questo senso. Cosa della quale dubitiamo sempre più…
[1] Fino a fine 2016, i contratti della IvanBus Sagl fissavano in 1’500 chf il salario mensile netto, poi versato in euro (). I “nuovi” contratti di lavoro, firmati il 4 maggio 2017, e che secondo le intenzioni dei Posavec dovevano rispettare il CCL dei trasportatori, recano un salario di 3’000 chf lordi con incluse le provvigioni, non versate dalla IvanBus Sagl ma alle varie agenzie di viaggio (tour operator)… In ogni modo, i 3’000 chf di salario mensile lordo sarebbero stati ben al di sotto dei minimi contrattuali. E comunque la IvanBus Sagl ha continuato a pagare 1’860 CHF netti di salario ai propri dipendenti… (documenti 2).
[2] Risposta del Consiglio di Stato del 13.09.2017 all’interrogazione 23 gennaio 2017 / 11.17.
[3] Idem.
[4] http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=123952&nTrefferzeile=1&Template=results/printdocument_ita.fiw
[5] Ibid.
[6] Idem.
[7] Idem.
[8] Da notare che nel contratto relativo all’Assicurazione collettiva di malattia, firmata il 17 febbraio 2017 dalla IvanBus Sagl, alla domanda «Le persone da assicurare possiedono un contratto di lavoro collettivo?», la stessa rispondeva con un “si”, indicando quale ramo quello del settore trasporti… (cfr. doc 5).
[9] Atti legislativi e dell’amministrazione, in Foglio e Bollettino ufficiale, n° 036/2017 del 5.5.2017, p. 3995.
[10] Atti legislativi e dell’amministrazione, in Foglio e Bollettino ufficiale, n° 003/2017 del 10.01.2017, p. 143.
[11] L’appalto ammonta a 87’315,30 chf all’anno, pari a 873’153 chf sull’arco di 10 anni.
[12]«La legge [LPDP] non si applica nella misura in cui uno di questi enti [persone giuridiche di diritto privato] partecipa a una attività economica che non deriva da un potere sovrano», art. 2, cpv. 3 LPDP.doc 1 Doc 2 Doc 3 Doc 4 Doc 5 Doc 6 Doc 7 Doc 8 Doc 9 Doc 10 Doc 11 Doc 12 Doc 13 Doc 14 Doc 15